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Novità del PGRA 2026

Per approfondimenti sull’assetto normativo generale del PGRA ti rimandiamo alla pagina dedicata.
 

Le principali novità del PGRA 2026 rispetto al 2025 sono:

  1. Validità biennale del PGRA;
  2. Eliminazione della Manifestazione d’interesse;
  3. Introduzione della monorischio agevolata;
  4. Reintroduzione delle clausole di salvaguardia;
  5. Polizza semplificata rivisitata;
  6. Intervento del Fondo Agri-CAT sul primo rischio e complementarietà con le polizze CAT;
  1. Validità biennale del PGRA;

In caso di mancata approvazione di nuovo decreto PGRA entro il 30/11/2026, le regole del 2026 saranno valide anche per il 2027. L’obiettivo di questa modifica è quello di evitare le incertezze normative che caratterizzano ogni nuova campagna.

  1. Eliminazione della Manifestazione d’interesse

La manifestazione d’interesse è stata sostituita da una delega che l’azienda agricola deve sottoscrivere e trasmettere tramite il CAA con la quale si delega il CAA a trasmettere al Consorzio di difesa/Intermediario assicurativo/Compagnia assicurativa i dati estratti dal fascicolo aziendale per la compilazione del certificato.

  1. Introduzione della monorischio agevolata

Sarà possibile sottoscrivere polizze che coprono anche una sola delle avversità di frequenza. Saranno polizze che avranno una contribuzione che potrà arrivare fino al  65% come quella a due avversità. Ricordiamo che tale possibilità era presente sin dal PGRA 2024 ma era valida solo per i nuovi assicurati. Con il PGRA 2026 tutti potranno scegliere una o più avversità.

  1. Reintroduzione delle clausole di salvaguardia

Sono state reintrodotte le clausole di salvaguardia che erano state eliminate nel PGRA 2025. Queste vengono ridefinite come segue:

  • Per tutte le tipologie di polizze agevolate è stata reintrodotta la clausola di salvaguardia al 70%. Ciò significa che in caso in cui il parametro contributivo definito da AGEA risulti essere più basso del 30% rispetto al tasso di polizza reale, la clausola di salvaguardia garantirà una spesa ammessa pari almeno al 70% del premio agevolato;
  • Polizza semplificata (prossimo punto): clausola di salvaguardia al 90%;
  1. Polizza semplificata rivisitata

Sarà possibile sottoscrivere una polizza semplificata per tutte le combinazioni che prevedono la copertura dei rischi catastrofali e per tutti i prodotti, nel 2025 (anno di sperimentazione) era possibile solo per alcuni prodotti e alcune combinazioni di rischio.

Questa è una polizza che copre esclusivamente la mancata resa quantitativa, non è possibile assicurare la perdita di qualità del raccolto.

Il valore assicurato è ottenibile utilizzando gli indici di costo definiti per il Fondo AgriCat.

La franchigia dovrà essere pari almeno al limite di indennizzo del Fondo AgriCat (vedremo nel prossimo punto che si attesta al 55%). Tale franchigia sarà applicata anche per avversità di frequenza.

Il contributo ad essa applicato è del 70% della spesa ammessa (non fino al 70%) con clausola di salvaguardia del 90%;

  1. Intervento del Fondo Agri-CAT sul primo rischio e complementarietà con le polizze CAT

Di seguito uno schema di funzionamento del fondo AgriCat, che opera in maniera distinta a seconda che sia stata o meno sottoscritta una polizza che copre i rischi CAT:

FONDO AGRICAT  STANDARD

Operatività per non assicurati o assicurati con soli rischi di frequenza

FONDO AGRICAT ABBINATO A POLIZZE AGEVOLATE/MUTUALISTICHE (NON SEMPLIFICATE)

Operatività per assicurati con polizze catastrofali

Franchigia: 20% (comune/prodotto)

Franchigia AgriCat: calcolata in funzione del limite di indennizzo della polizza, per garantire almeno 30 punti percentuali di operatività.

Franchigia Polizza assicurativa → non inferiore a 40% (per danni catastrofali AGRICAT)

Indennizzo massimo: 55% (lordo franchigia)

(comune/prodotto)

Limite di indennizzo (lordo franchigia): pari alla franchigia della polizza/copertura mutualistica

Limite di indennizzo Polizza Assicurativa (lordo franchigia): non inferiore a 80%

Danno minimo per intervento: > soglia 20%

Danno minimo per intervento: > soglia 20%

Indennizzo effettivo: fino al 35% del valore in rischio (20-55%)

Fondo AgriCat → 30% valore di rischio, al di sotto della franchigia della polizza

Polizza assicurativa → fino a 60% del valore di rischio (dipende dalle condizioni di polizza)

Il Fondo opera sul valore indice – avversità catastrofali – danno quantitativo

Il Fondo e la Polizza operano sul valore assicurato della polizza (valore economico ordinario azienda), per danni da avversità catastrofali solo danni quantitativi agricat

Perizia d’area, basata su valore indice

Perizia e procenti del bollettino utilizzati anche per calcolo indennizzo fondo Agricat

Per l’attivazione del risarcimento del fondo AgriCat resta l’obbligo, per l’agricoltore, di presentare la denuncia di danno tramite il CAA. A partire dal 2026 sarà disponibile una denuncia precompilata, che potrà essere rilasciata solo se l’azienda agricola possiede terreni nelle aree geografiche interessate dalla calamità catastrofale. Tali aree saranno definite di volta in volta da AgriCAT.

 

Per approfondimenti si rimanda al testo completo del PGRA 2026.